Art. 70
[1]Referendum abrogativo. Legittimazione e modalita' di svolgimento
[2]Sono sottoposte a referendum popolare abrogativo previo accertamento, della ammissibilita' da parte del Consiglio, le leggi regionali e i provvedimenti amministrativi quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure piu' Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della popolazione abruzzese, oppure due Consigli provinciali. La legge regionale stabilisce le modalita' di svolgimento del referendum abrogativo.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
