Art. 9
[1]Iniziativa popolare
[2]L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio esclusi quelli di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16), 19), dell'articolo 17 del presente Statuto e le deliberazioni consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alla richiesta di referendum abrogativo di leggi statali, si esercita con la presentazione di proposte di legge, gia' redatte in articoli, o di provvedimenti: - da parte di almeno cinquemila elettori; - da parte di un consiglio comunale di comune capoluogo di provincia o di uno o piu' consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale; - da parte di almeno cinque consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente ventimila elettori; - da parte di un consiglio provinciale. La Regione favorisce l'iniziativa popolare, e ne disciplina le modalita' di esercizio con legge regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
