Art. 8
[1]Ufficio di Presidenza
[2]L'Ufficio di presidenza e' composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da due Segretari. Il Presidente e' eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. All'elezione dei due vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ((L'ufficio di presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili. Al rinnovo dell'ufficio di presidenza il consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del consiglio regionale. Il consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7)). L'ufficio di presidenza garantisce il rispetto delle norme del Regolamento, tutela le prerogative e assicura lo esercizio dei diritti dei Consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.
Testo vigente dal 16 luglio 1985
