La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, ed e' eletta dal Consiglio fra, i suoi membri, con le modalita' stabilite dall'articolo seguente.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art25 · fonte su Normattiva