Art. 37
[1]Elezione del Presidente e della Giunta
[2]Il Consiglio e' convocato entro quindici giorni dalla elezione dell'Ufficio di presidenza per eleggere la Giunta e il suo Presidente. L'elezione e' preceduta da un dibattito su documenti politico-programmatici, presentati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione e comprendenti l'indicazione del candidato alla presidenza e la proposta di composizione della Giunta. All'elezione del Presidente della Giunta fra i candidati proposti si procede con votazione per appello nominale. Alla prima votazione devono partecipare almeno tre quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione; risulta eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se alla votazione non partecipa il numero di Consiglieri richiesto o se nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, si procede ad una seconda votazione alla quale deve partecipare la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione; risulta eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se anche nella seconda votazione nessun candidato risulta eletto, nella terza vengono posti in votazione di ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto piu' voti. Risulta eletto il candidato che ottiene piu' voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato piu' anziano di eta'. Nel corso della seduta il Consiglio approva con unico voto per appello nominale la proposta di composizione della Giunta compresa nello stesso documento. La proposta risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti, esclusi gli astenuti ed i voti nulli. In caso di mancata approvazione si intende revocato lo stesso Presidente. L'elezione del Presidente e della Giunta comporta l'approvazione del documento politico-programmatico con il quale sono stati proposti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
