Il Presidente della Giunta e' eletto dal Consiglio regionale nel suo seno subito dopo gli adempimenti di cui all'articolo 32 nella prima seduta successiva con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se la seduta non puo' essere tenuta, o la votazione non risulta valida, l'elezione e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale il Presidente della Giunta e' eletto con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione avviene a voto palese per appello nominale tra i Consiglieri che siano stati presentati come candidati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, ed e' proclamato eletto il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso di mancata elezione si procede ad altra votazione a distanza di otto giorni con lo stesso sistema di cui al comma precedente; e cosi' successivamente.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art47 · fonte su Normattiva