La Giunta e' eletta dal Consiglio regionale nel suo seno dopo l'elezione del Presidente della Giunta stessa, con votazione a scrutinio palese per appello nominale, con le modalita' di cui all'articolo precedente in quanto applicabili, sulla base di liste contenenti i nomi di otto Consiglieri e la indicazione di chi di essi assumera' la carica di Vice Presidente. Risultano eletti i Consiglieri compresi nella lista, che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art48 · fonte su Normattiva