Art. 47
Il Consiglio regionale puo' deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
