Art. 60
[1]Referendum consultivo
[2]E' ammesso il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni. Possono costituire altresi' oggetto di referendum consultivo questioni di particolare interesse, sia generale che locale. Il referendum consultivo e' deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Le modalita' per il ricorso al referendum consultivo, per il suo espletamento e per applicarne l'esito sono disciplinate da legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
