Art. 65
Il Consiglio regionale puo' deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
