Art. 46
Il Consiglio regionale puo' indire referendum consultivo delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti. L'istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, sentiti i consigli comunali e previa consultazione mediante referendum delle popolazioni interessate.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
