Art. 38
Il Consiglio regionale puo' indire referendum consultivi fra le popolazioni interessate a determinati provvedimenti. Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono, in ogni caso, sottoposte a referendum consultivo fra le popolazioni interessate.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
