Art. 41
In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico e amministrativo previsti dalla Costituzione e, in particolare, dall'articolo 5, la Regione instaura, anche nella sua attivita' legislativa e politico-amministrativa, un rapporto partecipativo e collaborativo con le Province, i Comuni e gli altri Enti locali. La Regione promuove e coordina l'attivita' degli Enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale, economico e sociale, in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia. La Regione promuove, altresi', il riordinamento degli Enti locali anche attraverso forme associative e di decentramento, allo scopo di agevolare la partecipazione dei cittadini al governo degli Enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la piu' rispondente alle esigenze delle collettivita' interessate.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
