Art. 64
La revisione dello Statuto avviene con il procedimento previsto per la formazione delle leggi regionali; e' deliberata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione; e' approvata a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione. Le proposte di revisione dello Statuto sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale di ogni anno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
