Art. 74
[1]Revisione dello Statuto
[2]La revisione del presente Statuto avviene con il procedimento seguito per la sua formazione. Per la revisione degli articoli 2, 38 e 45 e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. L'iniziativa compete agli stessi titolari del potere di iniziativa delle leggi regionali. Una iniziativa in materia respinta dal Consiglio regionale non puo' essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione. La decisione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
