Art. 24
[1]Poteri di acquisizione dei consiglieri
[2]Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti o controllate notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tali diritti e' disciplinato dal Regolamento interno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
