[1]Poteri di acquisizione dei consiglieri

[2]Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti o controllate notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tali diritti e' disciplinato dal Regolamento interno.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art24 · fonte su Normattiva