[1]Il Presidente della Giunta

[2]Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. Il Presidente inoltre: promulga le leggi ed i regolamenti; indice i referendum previsti dal presente Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; convoca e presiede la Giunta e ne mantiene l'unita' di indirizzo; propone alla Giunta la ripartizione degli incarichi; sottoscrive gli atti della Regione; sovraintende agli uffici ed ai servizi regionali; ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove innanzi l'Autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dal presente. Statuto e dalle leggi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art42 · fonte su Normattiva