Art. 42
[1]Il Presidente della Giunta
[2]Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. Il Presidente inoltre: promulga le leggi ed i regolamenti; indice i referendum previsti dal presente Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; convoca e presiede la Giunta e ne mantiene l'unita' di indirizzo; propone alla Giunta la ripartizione degli incarichi; sottoscrive gli atti della Regione; sovraintende agli uffici ed ai servizi regionali; ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove innanzi l'Autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dal presente. Statuto e dalle leggi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
