Approvazione
Art. 54
Il Presidente della Giunta:
- a)rappresenta la Regione;
- b)promulga le leggi e i regolamenti regionali;
- c)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale e il Governo della Repubblica;
- d)convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
- e)sottoscrive gli atti della Regione;
- f)sopraintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta;
- g)ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- h)presenta al Consiglio gli atti che la Giunta deve o vuole sottoporre all'approvazione o comunque alla discussione del Consiglio; nonche' annualmente una relazione sulla attivita' della amministrazione regionale;
- i)attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta;
- l)esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica. Il Presidente della Giunta e' responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
