Il Presidente della Giunta:

  • a)rappresenta la Regione;
  • b)promulga le leggi e i regolamenti regionali;
  • c)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale e il Governo della Repubblica;
  • d)convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
  • e)sottoscrive gli atti della Regione;
  • f)sopraintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta;
  • g)ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
  • h)presenta al Consiglio gli atti che la Giunta deve o vuole sottoporre all'approvazione o comunque alla discussione del Consiglio; nonche' annualmente una relazione sulla attivita' della amministrazione regionale;
  • i)attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta;
  • l)esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica. Il Presidente della Giunta e' responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art54 · fonte su Normattiva