Il Presidente della Giunta:

  • a)rappresenta la Regione;
  • b)promulga le leggi e i regolamenti regionali e indice i referendum previsti dal presente Statuto;
  • c)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica ed informando il Consiglio;
  • d)convoca e presiede la Giunta regionale, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige e coordina l'attivita';
  • e)sottoscrive gli atti della Regione;
  • f)sovrintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno e preposto;
  • g)ha la rappresentanza in giudizio della Regione e promuove davanti all'autorita' giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
  • h)presenta al Consiglio il bilancio ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta;
  • i)esercita le altre attribuzioni conferitegli, dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art29 · fonte su Normattiva