Approvazione
Art. 29
Il Presidente della Giunta:
- a)rappresenta la Regione;
- b)promulga le leggi e i regolamenti regionali e indice i referendum previsti dal presente Statuto;
- c)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica ed informando il Consiglio;
- d)convoca e presiede la Giunta regionale, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige e coordina l'attivita';
- e)sottoscrive gli atti della Regione;
- f)sovrintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno e preposto;
- g)ha la rappresentanza in giudizio della Regione e promuove davanti all'autorita' giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
- h)presenta al Consiglio il bilancio ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta;
- i)esercita le altre attribuzioni conferitegli, dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
