Art. 3
La Regione adotta la programmazione economica come metodo fondamentale dell'azione volta a creare un sistema di rapporti di produzione fondati sul principio della giustizia sociale; - partecipa, con proprie iniziative, all'attivita' di programmazione nazionale diretta a superare gli squilibri territoriali, settoriali e sociali esistenti nel Paese; - provvede a determinare, con la partecipazione degli enti locali, dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali, il programma di sviluppo regionale, rimuovendo gli squilibri interni della Regione; - fissa tra le direzioni della sua azione il costante perseguimento dei collegamenti interregionali necessari alla migliore utilizzazione delle risorse e all'unitario superamento dei dislivelli sociali ed economici del Mezzogiorno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
