Art. 53
[1]Promulgazione delle leggi regionali
[2]La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Nel caso in cui il Commissario del Governo non abbia apposto il visto e siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che il Governo della Repubblica abbia rinviato la legge al Consiglio regionale, il Presidente della Giunta promulga la legge entro il quarantesimo giorno dalla avvenuta comunicazione. Il testo della legge e' preceduto, dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto" (oppure nell'ipotesi di cui al comma precedente: "Il visto del Commissario del Governo si ha per apposto"). "Il Presidente della Giunta promulga". Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria". La legge regionale puo', con deliberazione del Consiglio a maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante, essere dichiarata urgente. In tal caso l'Ufficio di Presidenza comunica immediatamente la deliberazione al Commissario del Governo e, con il consenso di questo, il Presidente della Giunta promulga la legge entro due giorni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
