Art. 62
[1]Autonomie locali
[2]La Regione riconosce negli enti locali i soggetti primari della organizzazione politico-amministrativa locale. A tale fine, coordinandone l'azione in armonia con gli obiettivi della programmazione, instaura con essi rapporti di partecipazione e di collaborazione all'esercizio dell'attivita' regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
