Art. 12
Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede alla elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di presidenza. L'Ufficio di presidenza e' composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da tre Segretari e dura in carica per il tempo corrispondente ad un terzo della legislatura. Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei tre Segretari, si procede con tre votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto dalla maggioranza dei consiglieri. Il Presidente viene eletto a maggioranza dei quattro quinti dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di cinque e non oltre sette giorni, nella quale e' sufficiente la maggioranza assoluta. Alla terza votazione della stessa seduta e' sufficiente la maggioranza semplice. In caso di parita' di voti risulta eletto il consigliere piu' anziano di eta'. Per l'elezione dei due Vice Presidenti e dei tre Segretari, ciascun consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti risulta eletto il consigliere piu' anziano di eta'.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
