Art. 13
Il Presidente dirige, secondo le norme del Regolamento, i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento. L'Ufficio di presidenza tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni; segue e coordina i lavori delle Commissioni e assicura ad esse gli strumenti per il funzionamento. Per favorire lo svolgimento delle funzioni legislative delle Commissioni e del Consiglio, il Presidente promuove le attivita' di informazione, di consultazione, di studio e organizzative necessarie.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
