Art. 49
Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, senza che su di esso il Consiglio si sia pronunciato, questo e' posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi sei mesi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
