Art. 50
Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale di competenza del Consiglio e' indetto quando lo richiedano trentamila elettori della Regione, oppure tre Consigli provinciali oppure tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se e' raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi. Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio, per lo Statuto, per il Regolamento del Consiglio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o della Regione. La legge regionale definisce le modalita' di attuazione del referendum abrogativo.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
