Art. 3
La Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione le autonomie locali; promuove, consultati gli enti locali, la costituzione di comprensori; attua il decentramento amministrativo dei propri servizi; adegua i principi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
