Art. 61
La legge regionale detta le norme per l'inquadramento nella Regione del personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici, facendo salve le prerogative giuridiche e il trattamento economico da esso acquisiti, nonche' le norme per l'inquadramento degli uffici ad essa trasferiti con legge della Repubblica. Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge regionale. La Regione con deliberazione consiliare, su proposta della Giunta, puo' conferire incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi dell'amministrazione regionale o per lo svolgimento di compiti speciali. La legge regionale determina l'organizzazione degli uffici della Regione e la loro sfera di competenze, disciplina le modalita' di assunzione, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale. La Regione garantisce al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
