Art. 19
[1]Poteri delle Commissioni
[2]Le Commissioni, per le materie di loro competenza, esercitano le funzioni referenti, seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e l'andamento dell'amministrazione regionale. Possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e di documenti, convocare il personale dell'amministrazione regionale e degli uffici codipendenti che e' tenuto a presentarsi e non puo' opporre il segreto di ufficio. Per l'esercizio delle loro funzioni possono svolgere indagini conoscitive, consultare enti, organizzazioni, associazioni e persone, nonche' valersi dell'opera di esperti e di istituti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
