Art. 20
[1]Uffici del Consiglio
[2]Il Consiglio dispone di propri uffici per garantire ai suoi organi, ai gruppi ed ai singoli Consiglieri l'effettivo svolgimento delle loro funzioni. L'ufficio di presidenza assicura che gli uffici del Consiglio prestino assistenza a tutti i titolari dei poteri di iniziativa.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
