Approvazione
Art. 21
[1]Funzioni del Consiglio
[2]Il Consiglio esprime l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione. Il Consiglio in particolare:
- a)esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione;
- b)delibera gli atti d'intervento della Regione nella programmazione nazionale;
- c)determina gli indirizzi della programmazione regionale e delibera il programma regionale di sviluppo economico, il piano urbanistico e gli altri piani regionali;
- d)approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti; autorizza lo storno dei fondi da un capitolo ad un altro; autorizza l'esercizio provvisorio;
- e)approva i piani concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;
- f)istituisce i tributi propri della Regione;
- g)delibera l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;
- h)delibera, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i disegni di legge da proporre alle Camere su tutti gli oggetti che coinvolgano interessi della Regione;
- i)elegge, nel suo seno, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;
- l)esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della Regione su tutte le questioni di interesse regionale;
- m)esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- n)provvede alla istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
- o)delibera circa gli accordi da prendere con altre Regioni per la cura di interessi interregionali;
- p)esercita tutte le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e quelle conferite alla Regione e non espressamente attribuite ad altri organi dalla Costituzione, dallo Statuto e dalla legge regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
