Art. 28
Le funzioni di competenza del Consiglio non possono essere esercitate per delega dalla Giunta. La Giunta, salvo casi di eccezionale gravita', non puo' esercitare le funzioni del Consiglio, adottando delibere di urgenza. I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente debbono essere ratificati dal Consiglio, pena la decadenza, entro trenta giorni.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
