Art. 23
[1]Iniziativa
[2]L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio appartiene a ciascun Consigliere ed alla Giunta. La predisposizione del bilancio e del rendiconto consuntivo e' di competenza esclusiva della Giunta. L'iniziativa appartiene altresi' ai soggetti indicati nello articolo 75, nelle forme e con i limiti previsti dallo Statuto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
