Art. 26
[1]Controllo sulle leggi
[2]Le leggi regionali sono comunicate al Commissario del Governo, per l'apposizione del visto, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione. Nel caso di opposizione da parte del Governo, il Consiglio riesamina la legge nella prima seduta successiva al rinvio. Nel caso di nuova approvazione, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, la legge viene comunicata al Commissario nel termine di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
