Il Presidente del Consiglio invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso. Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto. Qualora il Governo della Repubblica rinvii la legge ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione al Consiglio regionale, e questo la riapprovi a maggioranza assoluta dei componenti, la legge stessa viene comunicata al Commissario del Governo entro cinque giorni. La legge si ha per approvata se il Governo non promuove entro i quindici giorni successivi la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito davanti alle Camere.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art41 · fonte su Normattiva