Art. 27
[1]Promulgazione delle leggi
[2]Le leggi regionali sono promulgate entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo ovvero dalla scadenza del termine di cui all'articolo 127 ultimo comma della Costituzione. Nel caso in cui l'impugnazione del Governo venga respinta dalla Corte costituzionale o dal Parlamento, il termine per la promulgazione decorre dalla data della comunicazione o, in mancanza, della pubblicazione della relativa decisione. Il testo della legge e' preceduto dalla Formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta promulga". Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione toscana".
Testo vigente dal 14 giugno 1971
