Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto entro cinque giorni dalla loro approvazione. Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale entro il termine previsto dall'articolo 127 della Costituzione, il visto si ha per apposto. In caso di rinvio, la legge e' sottoposta al Consiglio regionale nella prima seduta immediatamente successiva. Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge e' comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed e' promulgata se nei quindici giorni successivi il Governo non promuove la questione di legittimita' o di merito. Il regolamento puo' stabilire procedure abbreviate per il riesame di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art41 · fonte su Normattiva