Art. 50
La legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il caso di urgenza dichiarata a norma dell'articolo precedente; in tal caso il Consiglio stabilisce il momento di entrata in vigore della legge e comunque non prima del giorno successivo alla pubblicazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
