[1]Enti comprensoriali

[2]Al fine di realizzare un'organica programmazione economica e sociale, un ulteriore decentramento e una organizzazione fondata su ambiti territoriali adeguati, la Regione promuove e favorisce la costituzione di enti comprensoriali anche prevedendo interventi finanziari e delegando ad essi l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Tali enti dovranno avere struttura associativa di Comuni o Province o, comunque, essere loro emanazione diretta. La Regione opera affinche' l'organizzazione periferica dello Stato sia adeguata all'articolazione territoriale indicata dagli enti locali e dalla Regione stessa.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art68 · fonte su Normattiva