Art. 68
[1]Enti comprensoriali
[2]Al fine di realizzare un'organica programmazione economica e sociale, un ulteriore decentramento e una organizzazione fondata su ambiti territoriali adeguati, la Regione promuove e favorisce la costituzione di enti comprensoriali anche prevedendo interventi finanziari e delegando ad essi l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Tali enti dovranno avere struttura associativa di Comuni o Province o, comunque, essere loro emanazione diretta. La Regione opera affinche' l'organizzazione periferica dello Stato sia adeguata all'articolazione territoriale indicata dagli enti locali e dalla Regione stessa.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
