Art. 79
[1]Limiti al referendum
[2]Non possono essere abrogati mediante referendum il programma regionale di sviluppo economico e le leggi e i regolamenti riguardanti il bilancio e i tributi. I regolamenti meramente esecutivi di norme legislative non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
