[1]Modifica e abrogazione dello Statuto

[2]La modifica e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Per l'iniziativa e il procedimento di modifica e di abrogazione si applicano le disposizioni dettate dallo Statuto per le leggi regionali. La delibera di abrogazione dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla delibera di approvazione di un nuovo Statuto.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art83 · fonte su Normattiva