Art. 80
[1]Modalita' del referendum
[2]La legge regionale stabilisce il periodo dell'anno in cui devono essere depositate le richieste di referendum e il giorno in cui si procede alla votazione. L'atto per il quale sia stato indetto un referendum che non abbia riportato la necessaria maggioranza non puo' essere nuovamente sottoposto a referendum nel corso della stessa legislatura.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
