[1]Iniziativa popolare

[2]L'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e, con i limiti stabiliti dalla legge regionale, degli atti amministrativi spetta a tremila elettori della Regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio di valle o comunita' montana e a ciascuno degli enti di cui all'articolo 68.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art75 · fonte su Normattiva