Art. 75
[1]Iniziativa popolare
[2]L'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e, con i limiti stabiliti dalla legge regionale, degli atti amministrativi spetta a tremila elettori della Regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio di valle o comunita' montana e a ciascuno degli enti di cui all'articolo 68.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
