[1]Revisione dello Statuto

[2]La revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto e' deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, puo' essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio regionale, non puo' essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art82 · fonte su Normattiva