Art. 17
La Regione promuove un equilibrato assetto del territorio diretto a creare un ambiente idoneo a soddisfare compiutamente le esigenze della persona umana. Provvede alla difesa del suolo e del paesaggio; alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, dell'ambiente ecologico, e del patrimonio storico artistico e archivistico. Adotta con legge, in armonia con il piano regionale di cui all'articolo 16, un piano urbanistico territoriale per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi e delle infrastrutture sociali. La legge disciplina gli interventi della Regione per concorrere alla realizzazione del piano.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
