Art. 4
La Regione adotta un piano urbanistico territoriale per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi; - concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico, del paesaggio; - pianifica e coordina le localizzazioni degli impianti industriali e turistici, le infrastrutture sociali e ogni altra attivita' produttiva; - attua le iniziative necessarie all'approvvigionamento idrico del territorio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
