Approvazione
Art. 63
La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione espressa o tacita del visto. Il testo e' preceduto e seguito dalle formule di rito.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione espressa o tacita del visto. Il testo e' preceduto e seguito dalle formule di rito.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art63 · fonte su Normattiva