Art. 48
La legge e' promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale". Nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo precedente, nella formula di promulgazione e' fatta menzione della scadenza del termine o della seconda approvazione del Consiglio ed eventualmente della pronuncia della Corte costituzionale o della deliberazione delle Camere. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche".
Testo vigente dal 14 giugno 1971
