Art. 44
La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo. Il testo della legge e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata".
Testo vigente dal 14 giugno 1971
