La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo. Il testo della legge e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda".

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art42 · fonte su Normattiva